Come è noto, i carrelli elevatori sono veicoli estremamente diffusi che trovano applicazione negli ambienti e nei contesti operativi più diversi – dagli spazi logistici ai cantieri, dalla grande distribuzione organizzata a numerosi ambiti industriali. Per questa ragione, esistono specifiche normative che regolano il loro impiego, primo fra tutti il corso di formazione che gli operatori devono seguire per condurli.

La ragione è semplice: i muletti sono veri e propri veicoli da lavoro progettati per sollevare e movimentare merci e carichi all’interno di spazi aperti (ad esempio un cantiere) oppure chiusi (è il caso di depositi e magazzini) e devono quindi essere utilizzati in piena sicurezza per evitare incidenti e danni a persone e cose.

Allo stesso tempo, il carrello elevatore è anche soggetto a specifiche norme relative alla manutenzione per assicurare il medesimo grado di sicurezza anche a chi lo conduce.

Il corso per carrellisti: obbligatorio per condurre il muletto

In termini generali, dal punto di vista della regolamentazione è importante ricordare che il carrello elevatore può essere condotto esclusivamente da operatori che abbiano seguito un apposito corso e conseguito il relativo attestato.

Il corso per carrellisti è, quindi obbligatorio per legge: si farà in questo caso riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori aggiornato a gennaio 2022) che, in una sorta di dettagliato vademecum, indica in modo chiaro le regole da seguire per assicurare il migliore grado di sicurezza nei luoghi di lavoro e non incorrere in pesanti sanzioni.

Per quanto riguarda il corso per carrellista, esso si suddivide di solito in tre parti, e include:

  • Un modulo giuridico-normativo, finalizzato ad apprendere le norme di legge legate al corretto impiego del muletto.
  • Un modulo tecnico, per imparare le caratteristiche tecniche e meccaniche dei carrelli elevatori, la loro tecnologia, il loro funzionamento e le diverse applicazioni per condurli in sicurezza.
  • Un modulo pratico, che comporta vere e proprie esercitazioni dell’operatore a bordo del mezzo così da apprendere a manovrarlo e condurlo nel modo migliore.

Gli attestati per carrellisti hanno una durata di cinque anni, oltre i quali dovranno necessariamente essere rinnovati attraverso specifici corsi di aggiornamento (della durata di circa cinque ore).

Le normative di sicurezza relative ai carrelli elevatori

Per comprendere l’importanza delle normative di sicurezza relative ai carrelli elevatori, è bene ripassare brevemente i rischi comuni cui questi mezzi di lavoro sono soggetti.

Essi sono essenzialmente tre:

  • Rischio di ribaltamento: il muletto è per sua natura un mezzo robusto e stabile, ma queste caratteristiche possono essere compromesse in funzione del peso del carico trasportato, a seguito di manovre errate, di una velocità eccessiva o di particolari condizioni del terreno.
  • Rischio di investimento di persone o cose: il conducente del carrello elevatore deve guidare il mezzo in modo attento e consapevole, calcolando in modo preciso manovre e spostamenti. Il rischio di investimento può essere il risultato di velocità eccessiva, di disattenzione durante spostamenti frontali o in retromarcia, oppure di scarsa visibilità dovuta al carico trasportato.
  • Rischio di folgorazione o esplosione: queste possono verificarsi per contatto con la batteria del mezzo, che deve essere sempre ricaricata rispettando fedelmente le procedure tecniche previste.

Chiarito l’importante aspetto dei rischi legati a una scorretta gestione del muletto, è facile capire quanto centrale sia conoscere bene le normative di sicurezza legate a tale veicolo!

Per quanto riguarda queste ultime, si fa prima di tutto riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012, che richiede un’abilitazione specifica agli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

Le attività di controllo e manutenzione delle attrezzature da lavoro sono invece specificate nell’articolo 71 del già menzionato Decreto Legislativo 81/2008. Quest’ultimo riporta che, essendo tutti i carrelli elevatori, transpallet e altre macchine da magazzino vere e proprie attrezzature di lavoro, dovranno essere oggetto di idonea manutenzione per garantire la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza. Ecco quindi che il muletto dovrà sempre essere sottoposto – per legge – a regolare manutenzione, ossia quelle che l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) definisce “ispezioni periodiche”.

Vediamo insieme quali sono le principali linee guida relative alla manutenzione dei carrelli elevatori secondo il Decreto Legislativo 81/2008:

  • È necessario fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione del carrello elevatore per le tempistiche di controllo e periodicità delle catene. Di solito, catene di sollevamento, forche, cavi e altre componenti devono essere soggette e manutenzione trimestrale – periodicità che può diventare annuale in caso di uso saltuario del mezzo in ambienti non aggressivi.
  • La manutenzione dei carrelli elevatori deve essere necessariamente effettuata da tecnici qualificati ed esperti in questo tipo di attività.
  • Il datore di lavoro è responsabile del rispetto delle norme relative al carrello elevatore, e ha quindi l’obbligo legale di prendersi carico della sua manutenzione.
  • Gli interventi di manutenzione al carrello elevatore dovranno essere corredati di opportuna documentazione scritta.
  • La manutenzione del carrello elevatore riguarda tutti i suoi componenti principali: forche, motore, freni, catene, accessori per il carico, ruote, pneumatici, posto di guida, comandi di guida, telaio e impianto elettrico.

Oltre all’importantissimo Decreto Legislativo 81/2008, altre normative di riferimento per i carrelli elevatori sono la norma tecnica EN ISO 3691-1:2015 armonizzata per la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la già citata Guida ISPESL/INAIL.

La EN ISO 3691-1:2015, lo ricordiamo, fa nuovamente riferimento alla sicurezza dei carrelli industriali: può essere utilizzata in presunzione di conformità per la marcatura CE di carrelli nuovi ma anche per adeguamenti e manutenzioni di carrelli già presenti sul mercato secondo il concetto della “buona tecnica” o “regola d’arte” illustrato proprio dal Decreto Legislativo 81/2008.

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