L’utilizzo dei carrelli elevatori è regolamentato da una serie di normative e indicazioni, che possono essere recepite prendendo visione di diversa documentazione.

Una di queste è senza dubbio l’aggiornamento della UNI EN ISO 3691 entrato in vigore a partire dal 2 luglio 2020, che si concentra sui requisiti di sicurezza e sulle verifiche da attuarsi si particolari tipi di carrelli industriali motorizzati, ossia:

  • Carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo.
  • Carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile.
  • Carrelli elevatori con forche fra i longheroni.
  • Carrelli elevatori a forche ricoprenti.
  • Carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento.
  • Carrelli con posto di guida elevabile fino a 1200 mm.
  • Carrelli elevatori a presa unilaterale.
  • Carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale.
  • Carrelli per pallet (transpallet).
  • Carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali.
  • Carrelli trattori con forza di traino fino a 20 000 n, compresi.
  • Carrelli elevatori fuoristrada.
  • Carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).

Tuttavia, la norma in questione non è la sola a cui fare riferimento per avere la certezza di disporre di carrelli elevatori a norma di legge, e poiché al momento attuale non esiste un “testo unico” che regolamenti le azioni di controllo programmato del mezzo, è opportuno prendere visione di diversi punti matrice che esaminano la questione.

Vediamoli insieme.

Il Decreto Legislativo 81/2008 e le Linee Guida ISPESL

Il primo è il Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che, seppur non riportando precise indicazioni relativamente ai controlli obbligatori per i carrelli elevatori, sottolinea la necessità di formazione obbligatoria per l’utilizzo di questi mezzi (ossia l’acquisizione dell’apposito patentino) oltre a disporre la necessità di sottoporre i carrellisti a controlli annuali finalizzati alla rilevazione di eventuali sostanze psicotrope nell’organismo.

Inoltre, alla sezione 2 (Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non) della parte II contenuta nell’allegato V, il Decreto indica – piuttosto genericamente, in verità – che “le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.”

Contestualmente, le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo dovranno limitare anche al minimo i rischi di ribaltamento del mezzo attraverso una struttura di protezione che non permetta il ribaltamento oltre il quarto di giro; in alternativa una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro; o ancora qualunque altro dispositivo di portata equivalente.

Si tratta quindi di indicazioni relative essenzialmente alla sicurezza degli operatori piuttosto che alla manutenzione del mezzo vero e proprio.

Il secondo quadro normativo a cui fare riferimento in merito ai carrelli elevatori è quello riportato nelle Linee Guida ISPESL, che per ogni tipologia di carrello elevatore indica il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza attraverso una serie di “suggerimenti e consigli” generali. Non a caso, il documento spiega che, dal momento che esiste una grande varietà di situazioni che prevedono l’impiego di carrelli elevatori, “chi si appresta ad applicare le raccomandazioni dovrà valutarne l’idoneità e la sicurezza a proprio giudizio, inquadrando le condizioni di impiego specifiche nei limiti di tutti i requisiti di legge in materia”.

Sebbene le Linee Guida ISPESL lascino quindi al responsabile l’onere di valutare il rispetto delle norme del proprio carrello elevatore, esse forniscono però anche un’importante indicazione: quella di fare sempre riferimento al Manuale di Manutenzione pubblicato dal costruttore del veicolo, che quindi rappresenta il primo e fondamentale strumento per detenere un carrello a norma di legge.

Il manuale d’uso e manutenzione del carrello elevatore e il Certificato di Conformità CE: strumenti preziosi

Il manuale d’uso e manutenzione è un documento che accompagna sempre il carrello elevatore, e che ha l’obiettivo di illustrare le corrette modalità di utilizzo del veicolo, il comportamento da mettere in atto laddove si verificasse un’emergenza e le indicazioni per un funzionamento privo di rischi. Inoltre, il manuale spiega in dettaglio i comandi e il funzionamento del carrello e offre informazioni importanti in merito alla sua corretta manutenzione.

Il manuale dovrà quindi essere seguito con la massima attenzione e rispettato appieno, col fine ultimo di mantenere il carrello elevatore a norma di legge e sempre in condizioni ottimali.

Bisognerà poi tenere in considerazione un altro importante documento che testimonia la compliance normativa del mezzo, ossia il Certificato di Conformità CE della macchina che viene sempre rilasciato dal produttore. In particolare, questo certificato ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie.

Le targhette del mezzo e il Libretto delle Verifiche Periodiche (sempre aggiornato)

Perché un carrello elevatore sia ritenuto a norma di legge, è anche importante che la targhetta identificativa e quella delle portate siano non soltanto presenti ma anche leggibili. Nel caso in cui esse si presentassero usurate, dovranno quindi essere tempestivamente sostituite.

Infine, va segnalata l’importanza del Libretto delle Verifiche Periodiche, che dovrà essere costantemente aggiornato e che riporterà sia tutti i controlli effettuati su elementi di sicurezza quali catene e forche sia le dovute manutenzioni del mezzo. Sarà proprio questo il documento di cui gli enti preposti prenderanno visione in caso di un’ispezione.

In linea generale e ferme restante le indicazioni qui riportate, ricordiamo che è opportuno sottoporre il carrello elevatore a un controllo delle catene ogni tre mesi, a quello delle forche almeno una volta l’anno e alla verifica e alla prova del corretto funzionamento in condizioni di piena sicurezza una volta l’anno.

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